L’agevolazione
fiscale spetta se la stipula dell’atto d’acquisto avviene nel corso della
stessa giornata e non perde lo sconto fiscale del 36% chi acquista il garage
pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima
della stipula dell`atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box
comperato è un bene al servizio dell’abitazione.
Questa
è stata la risposta dell’Agenzia delle Entrate, resa pubblica con la
risoluzione n. 7/E del 13 gennaio, ad un quesito relativo alla corretta
applicazione dell’agevolazione fiscale prevista per i lavori di
ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali, beneficio esteso anche
all’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi
per la loro realizzazione (articolo 1, legge 449/1997).
L’Amministrazione,
come già precisato con la risoluzione 38/E del 2008 e la circolare 55/E del
2002, ribadisce che quel che conta è il vincolo pertinenziale tra l’abitazione
e l’autorimessa, condizione che può risultare anche da un compromesso di
vendita, regolarmente registrato, nel caso di pagamenti effettuati con bonifico
prima dell’atto definitivo di acquisto.
Al contrario,
lo sconto del 36% non è applicabile se manca anche un documento preliminare a
quello conclusivo; in tal caso, il contribuente non risulta proprietario del
box nè promissario acquirente, pertanto non è possibile verificare la
sussistenza del vincolo pertinenziale al momento del pagamento.
Tuttavia,
puntualizza la risoluzione 7/2011, se si tratta di un semplice “sfasamento”
orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due
operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo
sconto fiscale non è compromesso